Qualora si intenda delegare a fornitori di servizi informatici (ad es. fornitori di servizi web, di servizi di hosting o cloud computing) alcune attività che comportino il trattamento di dati personali, DEVE esser fatto ricorso unicamente a soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; tali soggetti DEVONO essere nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 8) del GDPR e nel rispetto di quanto richiesto all’art. 28 del GDPR; in particolare, DEVE individuarsi una corretta ripartizione delle responsabilità tra titolare e responsabile per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dei siti web e dei servizi digitali, anche in relazione all’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza, evitando, in particolare, sproporzionati esoneri di responsabilità, soprattutto in caso di contratti standard, con margini di negoziazione pressoché nulli in capo al titolare del trattamento; PUÒ, inoltre, essere previsto che il responsabile possa ricorrere ad altro responsabile, individuando misure organizzative volte a garantire alla PA titolare del trattamento idonei strumenti di controllo delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità;
DOVREBBE essere previsto, infine, che, qualora tali fornitori di servizi siano stabiliti in Paesi terzi, DEVONO essere soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR ai fini della liceità del trasferimento dei dati personali in tali Paesi (anche ai sensi delle «Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR», adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 7 luglio 2021)